Art. 18

Comunicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità

In vigore dal 23 giu 2014
Comunicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all'organo di amministrazione dell'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione di cui all', paragrafo 3. 2.   Le autorità competenti interessate di uno Stato membro forniscono agli organi di amministrazione degli enti autorizzati in detto Stato le rispettive parti del documento contenente la decisione di cui al paragrafo 1 di interesse per ciascuno di tali enti. 3.   Se del caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata discute con l'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione, per illustrare le caratteristiche e l'applicazione delle decisioni sul capitale o delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità. 4.   Se del caso, le autorità competenti interessate di uno Stato membro discutono con gli enti ivi stabiliti le rispettive parti del documento contenente la decisione di interesse per ciascuno di tali enti, per illustrare le caratteristiche e l'applicazione delle decisioni sul capitale o delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità.
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Comunicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità (Art. 18 Regolamento (UE) 2014/710) — Testo vigente | Portale Normativo