Art. 20

Aggiornamento straordinario delle decisioni congiunte

In vigore dal 23 giu 2014
Aggiornamento straordinario delle decisioni congiunte 1.   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata o un'autorità competente interessata presenti una richiesta di aggiornamento straordinario di una decisione congiunta sul capitale o di una decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale richiesta a tutte le autorità competenti interessate. All'aggiornamento straordinario si applica la procedura di cui agli articoli da 9 a 14. 2.   Qualora un'autorità competente interessata richieda, bilateralmente con l'autorità di vigilanza su base consolidata, l'aggiornamento di una decisione congiunta in relazione a un ente diverso da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la richiesta è effettuata per iscritto e è pienamente motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la richiesta di cui al primo comma a tutte le autorità competenti interessate. La richiesta include un documento contenente un progetto di decisione congiunta sul capitale conforme agli obblighi di cui all' o un progetto di decisione congiunta sulla liquidità conforme agli obblighi di cui all'. L'autorità di vigilanza su base consolidata impartisce alle autorità competenti interessate un termine per esprimersi in merito all'opportunità di trattare l'aggiornamento bilateralmente. Se entro il termine specificato nessuna delle autorità competenti interessate chiede che l'aggiornamento non sia trattato bilateralmente, l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità competente interessata che ha richiesto l'aggiornamento straordinario concorrono bilateralmente al raggiungimento di un accordo sulla decisione congiunta. 3.   Qualora un'autorità competente interessata non intenda fornire un contributo alla decisione congiunta aggiornata conformemente all', l'autorità di vigilanza su base consolidata prepara la decisione congiunta aggiornata sulla base dell'ultimo contributo al documento contenente la decisione congiunta ricevuto dall'autorità competente interessata.
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Aggiornamento straordinario delle decisioni congiunte (Art. 20 Regolamento (UE) 2014/710) — Testo vigente | Portale Normativo