Art. 15 · Procedura di adozione della decisione in assenza di decisione congiunta

Art. 15

Procedura di adozione della decisione in assenza di decisione congiunta

In vigore dal 23 giu 2014
Procedura di adozione della decisione in assenza di decisione congiunta 1.   Se non è raggiunta una decisione congiunta sul capitale o una decisione congiunta sulla liquidità tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate entro i periodi di tempo di cui all', rispettivamente paragrafo 3 o paragrafo 4, le decisioni di cui all'articolo 113, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE sono documentate per iscritto e sono adottate entro la data più lontana tra le seguenti: a) la data che cade un mese dopo la scadenza del periodo di tempo di cui all', paragrafo 3 o paragrafo 4, a seconda dei casi; b) la data che cade un mese dopo quella in cui l'ABE fornisce un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE; c) la data che cade un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, primo o secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, o qualsiasi altra data stabilita dall'ABE in detta decisione. 2.   Le autorità competenti interessate comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata le decisioni adottate a livello individuale in assenza di decisione congiunta. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata include le decisioni di cui al paragrafo 2 e le decisioni da essa adottate a livello individuale e consolidato in un unico documento, che trasmette a tutte le autorità competenti interessate. 4.   In caso di consultazione dell'ABE, il documento di cui al paragrafo 3 include una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.
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