Art. 8
Perfezionamento della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo
In vigore dal 23 giu 2014
Perfezionamento della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo
1. Alla luce del dialogo di cui all', l'autorità di vigilanza su base consolidata perfeziona la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo utilizzando il formato e il contenuto della rispettiva bozza ai sensi dell'. L'autorità di vigilanza su base consolidata illustra le eventuali modifiche sostanziali introdotte nella relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. Le modifiche tengono conto dell'esito del dialogo e includono gli opportuni aggiornamenti degli allegati alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo alle autorità competenti interessate con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera (e).
3. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, la trasmissione alle autorità competenti interessate della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo determina l'avvio del periodo di quattro mesi per il raggiungimento della decisione congiunta sul capitale.
4. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, la trasmissione alle autorità competenti interessate della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo determina l'avvio del periodo di un mese per il raggiungimento della decisione congiunta sulla liquidità.
5. Fatto salvo l'accordo di cui all', paragrafo 3, l'autorità di vigilanza su base consolidata può fornire alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.
Storico versioni
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