Art. 3
Tipi di tariffe
In vigore dal 15 mag 2014
Tipi di tariffe
1. Le tariffe per le attività di farmacovigilanza consistono in:
a)
tariffe per le procedure effettuate a livello di Unione a norma degli ;
b)
una tariffa annuale a norma dell’.
2. Se una tariffa è riscossa dall’Agenzia conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l’Agenzia paga la remunerazione a norma dell’, alle autorità nazionali competenti:
a)
per i servizi forniti dai relatori e, se del caso, dai correlatori nel comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza designati dagli Stati membri quali membri di detto comitato;
b)
per il lavoro svolto dagli Stati membri, che agiscono quali relatori e, se del caso, da correlatori nel gruppo di coordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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