Art. 48

Relazione con altri strumenti

In vigore dal 15 mag 2014
Relazione con altri strumenti Il presente regolamento fa salvi: a) il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), tranne per quanto previsto all’, paragrafo 2, all’, paragrafi 3 e 6, all’, paragrafo 5, all’, paragrafi 3 e 6, all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafi 1, 3, 5 e 6, all’, all’, paragrafo 3, all’, paragrafi 2 e 4, e all’, paragrafo 1, del presente regolamento; b) il regolamento (UE) n. 1215/2012; c) il regolamento (CE) n. 1346/2000; d) la direttiva 95/46/CE, tranne per quanto previsto all’, paragrafo 8, e all’ del presente regolamento; e) il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); f) il regolamento (CE) n. 864/2007, tranne per quanto previsto all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
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Relazione con altri strumenti (Art. 48 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo