Art. 10

Avvio di un procedimento di merito

In vigore dal 15 mag 2014
Avvio di un procedimento di merito 1.   Qualora abbia presentato domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di avviare un procedimento di merito, il creditore avvia tale procedimento e ne fornisce la prova all’autorità giudiziaria presso la quale è stata depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza, se questa data è posteriore. L’autorità giudiziaria può anche prorogare tale termine su richiesta del debitore, ad esempio al fine di consentire alle parti di risolvere il contenzioso, e ne dà comunicazione a entrambe le parti. 2.   La mancata ricezione della prova dell’avvio del procedimento da parte dell’autorità giudiziaria entro il termine di cui al paragrafo 1 comporta la revoca o la cessazione degli effetti dell’ordinanza di sequestro conservativo con conseguente informazione delle parti. Qualora l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza sia ubicata nello Stato membro dell’esecuzione, la revoca o la cessazione degli effetti dell’ordinanza in questo Stato membro sono soggette al diritto di tale Stato membro. Qualora la revoca o la cessazione degli effetti debba intervenire in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, l’autorità giudiziaria revoca l’ordinanza di sequestro conservativo avvalendosi del modulo per la revoca elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, e trasmette il modulo per la revoca all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione conformemente all’. Tale autorità adotta le misure necessarie applicando l’, se del caso, al fine della revoca o della cessazione degli effetti. 3.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che il procedimento di merito sia stato avviato: a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giudiziaria, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al debitore; o b) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giudiziaria, quando l’autorità responsabile della notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giudiziaria. L’autorità responsabile della notificazione o comunicazione di cui al primo comma, lettera b), è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.
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