Art. 36

Procedura per i mezzi di ricorso di cui agli articoli 33, 34 e 35

In vigore dal 15 mag 2014
Procedura per i mezzi di ricorso di cui agli 1.   La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata. 2.   La domanda è comunicata all’altra parte. 3.   Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), o all’, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e accettati dal diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati. 4.   La decisione è emessa senza indugio e in ogni caso non più tardi di 21 giorni dalla data in cui l’autorità giudiziaria o, se il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi. La decisione è comunicata alle parti. 5.   La decisione di revocare o modificare l’ordinanza di sequestro conservativo e la decisione di limitare o far cessare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo sono immediatamente esecutive. Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro di origine, l’autorità giudiziaria procede senza indugio, in conformità dell’, alla trasmissione della decisione sul ricorso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Non appena ricevuta tale decisione, quest’ultima autorità provvede immediatamente affinché sia attuata. Se la decisione sul ricorso riguarda un conto bancario tenuto nello Stato membro di origine, essa è attuata in relazione a tale conto bancario conformemente al diritto dello Stato membro di origine. Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro dell’esecuzione, la decisione sul ricorso è attuata in conformità del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.
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