Art. 37

Impugnazione

In vigore dal 15 mag 2014
Impugnazione Ciascuna parte ha il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli o 35. L’impugnazione è presentata utilizzando l’apposito modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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