Art. 38

Diritto di costituire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo

In vigore dal 15 mag 2014
Diritto di costituire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo 1.   Su domanda del debitore: a) l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può disporre il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria una garanzia a concorrenza dell’importo dell’ordinanza, o una garanzia alternativa in una forma ammessa del diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo; b) l’autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, l’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione dispone la cessazione dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell’esecuzione se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria o autorità una garanzia per l’importo sottoposto a sequestro conservativo in tale Stato membro, o una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo. 2.   Al dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo si applicano, se del caso, gli . La costituzione della garanzia in sostituzione del sequestro conservativo è comunicata al creditore in conformità del diritto nazionale.
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