Art. 35
Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore
In vigore dal 15 mag 2014
Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore
1. Il debitore o il creditore possono chiedere all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo di modificare o revocare l’ordinanza in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono mutate.
2. L’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può anche, se il diritto dello Stato membro di origine lo consente, modificare o revocare d’ufficio l’ordinanza in ragione di mutate circostanze.
3. Il debitore e il creditore possono, in ragione del fatto che hanno convenuto di transigere la controversia, chiedere congiuntamente all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo di revocare o modificare l’ordinanza o all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione in tale Stato membro di far cessare o limitare l’esecuzione dell’ordinanza.
4. Il creditore può chiedere all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell’esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all’autorità competente per l’esecuzione in tale Stato membro di modificare l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo mediante un adeguamento dell’esenzione applicata in tale Stato membro ai sensi dell’ in ragione del fatto che sono già state applicate altre esenzioni per un importo sufficientemente elevato in relazione a uno o più conti tenuti in uno o più altri Stati membri e che pertanto si rende opportuno un adeguamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:655:oj#art-35