Art. 31
Importi esenti dal sequestro conservativo
In vigore dal 15 mag 2014
Importi esenti dal sequestro conservativo
1. Gli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione sono esenti da sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento.
2. Se, in forza del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono esentati da sequestro senza che il debitore lo richieda, l’organismo competente per l’esenzione di tali importi in tale Stato membro esenta d’ufficio tali importi dal sequestro conservativo.
3. Se, in forza del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, gli importi di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono esentati da sequestro su richiesta del debitore, tali importi sono esentati dal sequestro conservativo su richiesta del debitore come previsto dall’, paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
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