Art. 30

Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari

In vigore dal 15 mag 2014
Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari Le somme depositate su conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal debitore o sono detenuti da terzi per conto del debitore o dal debitore per conto di terzi, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento soltanto nella misura in cui possono essere sottoposte a sequestro conservativo a norma del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.
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Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari (Art. 30 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo