Art. 30
Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari
In vigore dal 15 mag 2014
Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari
Le somme depositate su conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal debitore o sono detenuti da terzi per conto del debitore o dal debitore per conto di terzi, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento soltanto nella misura in cui possono essere sottoposte a sequestro conservativo a norma del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:655:oj#art-30