Art. 28

Notificazione o comunicazione al debitore

In vigore dal 15 mag 2014
Notificazione o comunicazione al debitore 1.   L’ordinanza di sequestro conservativo, gli altri documenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo e la dichiarazione ai sensi dell’ sono notificati o comunicati al debitore in conformità del presente articolo. 2.   Se il debitore è domiciliato nello Stato membro d’origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità del diritto di quello Stato membro. L’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d’origine, avvia la notificazione o comunicazione entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell’ da cui risulti il sequestro conservativo di somme. 3.   Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d’origine, trasmette, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell’ da cui risulti il sequestro conservativo di somme, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato in conformità dell’. Tale autorità adotta, senza indugio, le misure necessarie affinché la notificazione o comunicazione al debitore sia effettuata in conformità del diritto dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato. Se lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato è l’unico Stato membro dell’esecuzione, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 5, sono trasmessi all’autorità competente di tale Stato membro al momento della trasmissione dell’ordinanza in conformità dell’, paragrafo 3. In tal caso, detta autorità competente avvia la notificazione o comunicazione di tutti i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione o emissione della dichiarazione ai sensi dell’ da cui risulti il sequestro conservativo di somme. L’autorità competente informa l’autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi abbia trasmesso i documenti da notificare o comunicare, in merito al risultato della notificazione o comunicazione al debitore. 4.   Se il debitore è domiciliato in un paese terzo, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni internazionali applicabili nello Stato membro di origine. 5.   Al debitore sono notificati o comunicati i seguenti documenti, corredati, se necessario, di una traduzione o traslitterazione ai sensi dell’, paragrafo 1: a) l’ordinanza di sequestro conservativo, servendosi delle parti A e B del modulo di cui all’, paragrafi 2 e 3; b) la domanda di ordinanza di sequestro conservativo presentata dal creditore all’autorità giudiziaria; c) copia di tutti i documenti presentati dal creditore all’autorità giudiziaria per ottenere l’ordinanza. 6.   Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda più banche, al debitore è notificata o comunicata, in conformità del presente articolo, soltanto la prima dichiarazione ai sensi dell’ da cui risulti il sequestro conservativo di somme. Ogni successiva dichiarazione ai sensi dell’ è comunicata al debitore senza indugio.
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Notificazione o comunicazione al debitore (Art. 28 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo