Art. 27

Obbligo del creditore di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo del creditore di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza 1.   Il creditore ha l’obbligo di prendere le misure necessarie per assicurare il dissequestro di qualsiasi importo che, in seguito all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo, ecceda l’importo specificato nell’ordinanza di sequestro conservativo a) se l’ordinanza riguarda più conti bancari nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi; o b) se l’ordinanza è stata emessa dopo l’attuazione di uno o più provvedimenti nazionali equivalenti nei confronti dello stesso debitore e volti a garantire lo stesso credito. 2.   Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione di una dichiarazione ai sensi dell’ da cui risulti l’entità eccessiva dell’importo sequestrato, il creditore presenta, nel modo più rapido possibile e servendosi del modulo per la richiesta di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, una richiesta di dissequestro all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione in cui sono stati sottoposti a sequestro conservativo importi eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza. Tale autorità, non appena ricevuta la richiesta, incarica prontamente la banca interessata di effettuare il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza. L’, paragrafo 7, si applica, se del caso, in ordine di priorità inverso. 3.   Il presente articolo non osta a che uno Stato membro possa prevedere nel suo diritto nazionale che il dissequestro di somme sequestrate eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza depositate su qualsiasi conto tenuto nel suo territorio sia avviato d’ufficio dalla competente autorità di esecuzione di tale Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:655:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo