Art. 19
Forma e contenuto dell’ordinanza di sequestro conservativo
In vigore dal 15 mag 2014
Forma e contenuto dell’ordinanza di sequestro conservativo
1. L’ordinanza di sequestro conservativo è emessa utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2 e reca un timbro, una firma e/o qualsiasi altro segno di autenticazione dell’autorità giudiziaria. Il modulo è composto di due parti:
a)
la parte A, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 2 da fornire alla banca, al creditore e al debitore; e
b)
la parte B, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3 da fornire al creditore e al debitore in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 2.
2. La parte A comprende le seguenti informazioni:
a)
il nome e l’indirizzo dell’autorità giudiziaria e numero di fascicolo del caso;
b)
generalità del creditore ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b);
c)
generalità del debitore ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c);
d)
il nome e indirizzo della banca interessata dall’ordinanza;
e)
qualora il creditore abbia fornito il numero di conto del debitore nella domanda, il numero del o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, se del caso, l’indicazione se debbano essere sottoposti a sequestro conservativo altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;
f)
se del caso, l’indicazione che il numero di un conto da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto mediante una richiesta ai sensi dell’ e che la banca, se necessario a norma dell’, paragrafo 4, secondo comma, deve ottenere il numero o i numeri in questione dall’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione;
g)
importo da sottoporre a sequestro conservativo con l’ordinanza;
h)
l’incarico alla banca di attuare l’ordinanza conformemente all’;
i)
data di emissione dell’ordinanza;
j)
se il creditore ha indicato un conto nella sua domanda ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera n), l’autorizzazione alla banca, a norma dell’, paragrafo 3, a procedere, se richiesto dal debitore e se consentito del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, al dissequestro di somme fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza dal conto sottoposto a sequestro conservativo e al loro trasferimento sul conto che il creditore ha indicato nella sua domanda;
k)
informazioni su dove reperire la versione elettronica del modulo da utilizzare per la dichiarazione ai sensi dell’.
3. La parte B comprende le seguenti informazioni:
a)
descrizione dell’oggetto della controversia e del ragionamento che ha indotto l’autorità giudiziaria ad emettere l’ordinanza;
b)
importo della garanzia eventualmente costituita dal creditore;
c)
se del caso, il termine per l’avvio del procedimento di merito e per fornirne la prova all’autorità giudiziaria emittente;
d)
se del caso, indicazione dei documenti che devono essere tradotti a norma dell’, paragrafo 1, seconda frase;
e)
se del caso, indicazione che spetta al creditore avviare l’esecuzione dell’ordinanza e di conseguenza, se del caso, indicazione che spetta al creditore trasmettere quest’ultima all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione a norma dell’, paragrafo 3, e avviare la notificazione o comunicazione al debitore a norma dell’, paragrafi 2, 3 e 4; e
f)
informazioni circa i mezzi di ricorso esperibili da parte del debitore.
4. Se l’ordinanza di sequestro conservativo riguarda conti detenuti in banche diverse, per ciascuna banca è compilato un modulo distinto (parte A ai sensi del paragrafo 2). In tal caso, il modulo fornito al creditore e al debitore (parti A e B ai sensi rispettivamente dei paragrafi 2 e 3) contiene un elenco di tutte le banche interessate.
Storico versioni
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