Art. 49

Lingue

In vigore dal 15 mag 2014
Lingue 1.   I documenti elencati nell’, paragrafo 5, lettere a) e b), da notificare o comunicare al debitore che non sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o, qualora tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il debitore è domiciliato o in un’altra lingua ad esso comprensibile, sono corredati di una traduzione o traslitterazione in una di tali lingue. I documenti elencati nell’, paragrafo 5, lettera c), non devono essere tradotti. Tuttavia, l’autorità giudiziaria può decidere che determinati documenti debbano, in via eccezionale, essere tradotti o traslitterati per consentire al debitore di far valere i suoi diritti. 2.   Qualsiasi documento da indirizzare, a norma del presente regolamento, a un’autorità giudiziaria o a un’autorità competente può anche essere redatto in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione, se lo Stato membro interessato ha dichiarato di accettare tale altra lingua. 3.   Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
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Lingue (Art. 49 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo