Art. 13

Responsabilità del creditore

In vigore dal 15 mag 2014
Responsabilità del creditore 1.   Il creditore è responsabile per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore. L’onere della prova incombe al debitore. 2.   Nei casi seguenti, si presume la colpa del creditore a meno che questi non dimostri il contrario: a) se l’ordinanza è revocata perché il creditore ha omesso di avviare un procedimento di merito, a meno che tale omissione non sia stata determinata dal pagamento del credito da parte del debitore o da altre forme di regolamento tra le parti; b) se il creditore ha omesso di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza ai sensi dell’; c) se risulta successivamente che l’emissione dell’ordinanza non era opportuna o era opportuna solo per un importo inferiore a motivo del mancato adempimento da parte del creditore degli obblighi di cui all’; oppure d) se l’ordinanza è revocata o cessa la sua esecuzione perché il creditore non ha rispettato gli obblighi su di esso incombenti ai sensi del presente regolamento in materia di notificazione o comunicazione o di traduzione di documenti o l’obbligo di porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o alla mancata traduzione. 3.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale altri criteri o tipi di responsabilità o norme sull’onere della prova. Tutti gli altri aspetti legati alla responsabilità del creditore nei confronti del debitore non espressamente trattati nei paragrafi 1 o 2 sono disciplinati dal diritto nazionale. 4.   La legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione. Ove si proceda al sequestro conservativo di conti in più Stati membri, la legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell’esecuzione: a) nel quale il debitore ha la residenza abituale ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o, in mancanza, b) che ha il legame più stretto con il caso. 5.   Il presente articolo non disciplina l’eventuale responsabilità del creditore nei confronti della banca o di terzi.
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Responsabilità del creditore (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo