Art. 11

Procedura ex parte

In vigore dal 15 mag 2014
Procedura ex parte Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza.
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Procedura ex parte (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo