Art. 16
Domande parallele
In vigore dal 15 mag 2014
Domande parallele
1. Il creditore non può presentare contemporaneamente, presso diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di ordinanza di sequestro conservativo nei confronti dello stesso debitore allo scopo di garantire lo stesso credito.
2. Nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo il creditore dichiara se ha depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito, o se ha già ottenuto tale provvedimento. Indica altresì se eventuali domande di un siffatto provvedimento siano state respinte in quanto irricevibili o infondate.
3. Se il creditore ottiene un provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito nel corso del procedimento per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo, ne informa senza indugio l’autorità giudiziaria e comunica senza indugio alla medesima qualsiasi successiva attuazione del provvedimento nazionale concesso. Informa inoltre l’autorità giudiziaria di qualsiasi domanda di provvedimento nazionale equivalente che sia stata respinta in quanto irricevibile o infondata.
4. Qualora sia informata che il creditore ha già ottenuto un provvedimento nazionale equivalente, l’autorità giudiziaria esamina, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo, parziale o integrale, sia ancora opportuna.
Storico versioni
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