Art. 15

Interessi e spese

In vigore dal 15 mag 2014
Interessi e spese 1.   Su richiesta del creditore, l’ordinanza di sequestro conservativo include gli interessi maturati in conformità della legge applicabile al credito fino alla data di emissione dell’ordinanza, purché l’importo o il tipo di interessi non sia tale per cui la sua inclusione costituisce una violazione delle norme di applicazione necessaria dello Stato membro di origine. 2.   Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’ordinanza di sequestro conservativo include, su richiesta del creditore, anche le spese per l’ottenimento di tale decisione, transazione o atto, ove si sia stabilito che tali spese devono essere sostenute dal debitore.
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