Art. 37
Scambio di informazioni
In vigore dal 16 apr 2014
Scambio di informazioni
1. Qualora ciò sia necessario per l’attuazione del presente regolamento gli Stati membri trasmettono, su richiesta, alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
importazioni di prodotti agricoli trasformati;
b)
esportazioni di merci non comprese nell’allegato I;
c)
domande, rilascio e uso dei certificati di perfezionamento attivo per i prodotti agricoli di cui all’;
d)
domande, rilascio e uso dei certificati di restituzione di cui all’, paragrafo 1;
e)
pagamenti e rimborsi delle restituzioni all’esportazione per le merci non comprese nell’allegato I di cui all’, paragrafo 1;
f)
misure amministrative d’esecuzione;
g)
altri dati pertinenti.
Se le restituzioni all’esportazione sono richieste in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state prodotte le merci non comprese nell’allegato I, a tale secondo Stato si comunicano, su sua richiesta, le informazioni sulla produzione e la composizione di tali merci di cui alla lettera e).
2. La Commissione può inoltrare a tutti gli Stati membri le informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a g).
3. Per garantire l’integrità dei sistemi di informazione e l’autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’ al fine di definire:
a)
la natura e la tipologia delle informazioni che devono essere notificati conformemente al paragrafo 1;
b)
le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;
c)
i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione messi a disposizione, nel dovuto rispetto del segreto professionale e della riservatezza;
d)
le condizioni secondo le quali le informazioni devono essere pubblicate.
4. La Commissione può adottare gli atti di esecuzione necessari per l’applicazione del presente articolo, riguardanti:
a)
i metodi di comunicazione delle informazioni;
b)
i dettagli sulle informazioni da comunicare;
c)
le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità, alla frequenza e alle scadenze delle comunicazioni;
d)
le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, garantendo la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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