Art. 39
Importi trascurabili
In vigore dal 16 apr 2014
Importi trascurabili
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, riguardo alle soglie al di sotto delle quali gli Stati membri possono non applicare gli importi da riscuotere o concedere a norma degli . La soglia è fissata a un livello al di sotto del quale i costi amministrativi dell’applicazione degli importi sarebbero sproporzionati rispetto all’importo riscosso o concesso.
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