Art. 40

Cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni

In vigore dal 16 apr 2014
Cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni 1.   Ove pertinenti, le norme concernenti cauzioni, controlli, verifiche, accertamenti e sanzioni e l’uso dell’euro di cui agli articoli da 58 a 66, da 79 a 88 e da 105 a 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché gli atti giuridici adottati su detta base si applicano per analogia ai contingenti tariffari per prodotti agricoli trasformati, alle restituzioni all’esportazione e ai certificati di restituzione per merci non comprese nell’allegato I. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle norme per adeguare, ove necessario, le disposizioni adottate sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1 ai fini del presente regolamento. 3.   La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti l’applicazione delle disposizioni adottate sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1 ai fini del presente regolamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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