Art. 38

Trattamento e protezione dei dati personali

In vigore dal 16 apr 2014
Trattamento e protezione dei dati personali 1.   Gli Stati membri e la Commissione raccolgono dati personali ai fini di cui all’, paragrafo 1, e li trattano in modo da non andare oltre tali finalità. 2.   Laddove i dati personali sono trattati a fini di cui all’, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata. 3.   I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile. 4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell’Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.
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Trattamento e protezione dei dati personali (Art. 38 Regolamento (UE) 2014/510) — Testo vigente | Portale Normativo