Art. 35
Metodi di analisi
In vigore dal 16 apr 2014
Metodi di analisi
1. Ai fini dell’applicazione del regime degli scambi a norma del presente regolamento, ove lo esigano i prodotti agricoli trasformati o le merci non comprese nell’allegato I, le caratteristiche e la composizione di detti prodotti e delle merci sono determinati mediante analisi dei loro elementi costituenti.
2. La Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione riguardanti i prodotti e le merci di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda:
a)
i metodi di analisi qualitativa e quantitativa;
b)
le disposizioni tecniche necessarie per identificarli;
c)
le procedure per la relativa classificazione ai diversi codici NC.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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