Art. 5
Informazioni concernenti la solvibilità
In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti la solvibilità
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'ente rispetta i seguenti requisiti:
a)
i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto di eventuali misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 dello stesso regolamento e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie previste dalla parte dieci dello stesso regolamento;
b)
eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti conformemente all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
c)
i requisiti di riserva di capitale di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa dell'ente soggetto ai requisiti di fondi propri le seguenti informazioni:
a)
il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
il coefficiente di capitale di classe 1 dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
il coefficiente di capitale totale dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
i requisiti di fondi propri applicabili nello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto di eventuali misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 dello stesso regolamento e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie previste dalla parte dieci dello stesso regolamento;
f)
il livello della riserva di conservazione del capitale che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE;
g)
il livello della riserva di capitale anticiclica specifica che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE;
h)
il livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE;
i)
il livello della riserva per i C-SII o per gli O-SII che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 131, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/36/UE;
j)
il livello di eventuali ulteriori requisiti in materia di fondi propri imposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e di altri requisiti imposti in materia di solvibilità dell'ente a norma dello stesso articolo.
3. In caso di deroga all'applicazione delle disposizioni in materia del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi degli dello stesso regolamento, o in caso di deroga ai requisiti di cui agli e all', paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2013/36/UE, o qualora l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione ad applicare il trattamento di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 a livello subconsolidato o, ai sensi dell' del presente regolamento, a livello consolidato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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