Art. 9
Informazioni concernenti le procedure amministrative e contabili
In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti le procedure amministrative e contabili
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i principi e le procedure contabili applicabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Storico versioni
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