Art. 11
Informazioni concernenti la leva finanziaria
In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti la leva finanziaria
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i requisiti in materia di coefficienti di leva finanziaria ai sensi della parte sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 499 dello stesso regolamento. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni comunicate dall'ente ai sensi dell'articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti il suo coefficiente di leva finanziaria e la sua gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva.
Storico versioni
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