Art. 13

Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza

In vigore dal 12 mar 2014
Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alle seguenti sanzioni o misure eventualmente imposte o applicate all'ente e che incidono sulle attività della succursale: a) ammende amministrative o altre misure amministrative applicate a norma degli articoli da 64 a 67 della direttiva 2013/36/UE; b) le misure di vigilanza imposte ai sensi dell'articolo 104 o 105 della direttiva 2013/36/UE; c) le sanzioni penali imposte per violazioni del regolamento (UE) n. 575/2013 o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE. 2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine sono tenute a fornire le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
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Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/524) — Testo vigente | Portale Normativo