Art. 13
Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza
In vigore dal 12 mar 2014
Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alle seguenti sanzioni o misure eventualmente imposte o applicate all'ente e che incidono sulle attività della succursale:
a)
ammende amministrative o altre misure amministrative applicate a norma degli articoli da 64 a 67 della direttiva 2013/36/UE;
b)
le misure di vigilanza imposte ai sensi dell'articolo 104 o 105 della direttiva 2013/36/UE;
c)
le sanzioni penali imposte per violazioni del regolamento (UE) n. 575/2013 o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine sono tenute a fornire le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
Storico versioni
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