Art. 14

Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza

In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza. In particolare si tengono informate su quanto segue: a) le coordinate delle persone responsabili della gestione delle situazioni di emergenza in seno alle autorità competenti da contattare nelle situazioni di emergenza; b) le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.
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Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza (Art. 14 Regolamento (UE) 2014/524) — Testo vigente | Portale Normativo