Art. 14
Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza
In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza. In particolare si tengono informate su quanto segue:
a)
le coordinate delle persone responsabili della gestione delle situazioni di emergenza in seno alle autorità competenti da contattare nelle situazioni di emergenza;
b)
le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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