Art. 14 · Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza

Art. 14

Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza

In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza. In particolare si tengono informate su quanto segue: a) le coordinate delle persone responsabili della gestione delle situazioni di emergenza in seno alle autorità competenti da contattare nelle situazioni di emergenza; b) le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.
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