Art. 12

Informazioni concernenti in generale la non osservanza

In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti in generale la non osservanza 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti tutti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, diversi dai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 del presente regolamento. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione. 2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.
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Informazioni concernenti in generale la non osservanza (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/524) — Testo vigente | Portale Normativo