Art. 8
Informazioni concernenti il rischio sistemico posto dall'ente
In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti il rischio sistemico posto dall'ente
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'ente è stato designato come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altro ente a rilevanza sistemica (O-SII) conformemente all'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Se l'ente è stato designato come G-SII, tra le informazioni da fornire rientra anche la sottocategoria in cui è classificato.
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