Art. 6
Informazioni concernenti i sistemi di garanzia dei depositi
In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti i sistemi di garanzia dei depositi
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome del sistema di garanzia dei depositi a cui l'ente appartiene conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni concernenti il sistema di garanzia dei depositi di cui al paragrafo 1:
a)
la copertura massima offerta dal sistema di garanzia dei depositi per ogni depositante ammissibile;
b)
l'ambito di applicazione della copertura e i tipi di depositi coperti;
c)
eventuali esclusioni dalla copertura, ivi compresi i prodotti e le categorie di depositanti;
d)
le modalità di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi, in particolare se il sistema è finanziato ex ante o ex post, e il volume del sistema;
e)
le coordinate dell'amministratore del sistema.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite alle autorità competenti dello Stato membro ospitante solo una volta in riferimento a ogni sistema di garanzia dei depositi interessato. In caso di modifica delle informazioni fornite, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono informazioni aggiornate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:524:oj#art-6