Art. 4

Informazioni concernenti la liquidità e le risultanze relative alla vigilanza

In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti la liquidità e le risultanze relative alla vigilanza 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni: a) eventuali carenze sostanziali della gestione del rischio di liquidità dell'ente di cui le autorità competenti sono a conoscenza e che possono avere conseguenze per le succursali, eventuali misure di vigilanza adottate al riguardo e in che misura l'ente vi si è conformato; b) la valutazione complessiva effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell'ente, in particolare in relazione alla succursale; c) i coefficienti dell'ente indicanti la sua posizione in termini di liquidità e di finanziamento stabile a livello nazionale o a livello dell'Unione nella valuta nazionale dello Stato membro d'origine dell'ente e in tutte le altre valute pertinenti per l'ente; d) le componenti della riserva di liquidità dell'ente; e) il grado di gravame sulle attività dell'ente; f) il rapporto tra prestiti e depositi dell'ente; g) eventuali coefficienti di liquidità nazionali che si applicano all'ente nel quadro di misure di politica macroprudenziale delle autorità competenti o dell'autorità designata, sia come requisiti vincolanti, orientamenti, raccomandazioni e avvertenze, sia in altro modo, ivi compresa la definizione di detti coefficienti; h) eventuali requisiti specifici in materia di liquidità applicati ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE; i) eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali verso e da succursali dell'ente. 2.   Se le autorità competenti hanno derogato in tutto o in parte all'applicazione all'ente della parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell' dello stesso regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 a livello subconsolidato o, a norma dell' del presente regolamento, a livello consolidato. 3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa le seguenti informazioni: a) la politica in materia di liquidità e di finanziamento dell'ente, ivi compresi la descrizione delle modalità di finanziamento delle sue succursali, eventuali dispositivi di sostegno infragruppo e le procedure di gestione accentrata della tesoreria; b) i piani di emergenza dell'ente relativi alla liquidità e al finanziamento, ivi comprese informazioni sugli scenari di tensione ipotizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:524:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo