Art. 3
Informazioni concernenti la gestione e la proprietà
In vigore dal 12 mar 2014
Informazioni concernenti la gestione e la proprietà
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sulla struttura organizzativa dell'ente, ivi comprese le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE le seguenti informazioni relative all'ente:
a)
la struttura dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza, compresa l'attribuzione delle responsabilità di supervisione della succursale;
b)
l'elenco degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate, sulla base delle informazioni fornite dall'ente creditizio conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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