Art. 23
Ammissibilità delle operazioni
In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità delle operazioni
1. Le operazioni sostenute da un programma operativo sono situate nello Stato membro indicato in detto programma.
2. Le operazioni possono ricevere un sostegno da un programma operativo purché siano state selezionate secondo una procedura equa e trasparente e, sulla base dei criteri definiti in detto programma operativo o dei criteri approvati dal comitato di sorveglianza, a seconda dei casi.
3. Non appena adottati, i criteri di selezione e gli elenchi delle operazioni selezionate per il sostegno a titolo di un PO II sono comunicati ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi cofinanziati dal FSE.
4. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base per le persone indigenti possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base per le persone indigenti possono inoltre essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner a titolo gratuito. In tal caso i prodotti alimentari possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner. Gli importi derivanti da una transazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cui all' del presente regolamento di cofinanziare il programma.
La Commissione applica le procedure adottate a norma dell', lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantirne la massima efficacia.
5. Tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base sono distribuiti gratuitamente alle persone indigenti.
6. Al fine di evitare doppi finanziamenti, un'operazione sostenuta dal Fondo non può ricevere sostegno da più di un programma operativo cofinanziato dal Fondo o da un altro strumento dell'Unione.
Storico versioni
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