Art. 21

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

In vigore dal 11 mar 2014
Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio 1.   Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento relative al periodo contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e ai periodi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: a) se la valuta adottata dallo Stato membro interessato è l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (11); b) se la valuta adottata dallo Stato membro interessato non è l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (12); c) l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. 2.   In deroga al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.
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