Art. 19

Informazione e comunicazione

In vigore dal 11 mar 2014
Informazione e comunicazione 1.   La Commissione e gli Stati membri provvedono a fornire informazioni e a promuovere le azioni finanziate dal Fondo. Tali informazioni sono destinate in particolare alle persone indigenti nonché al pubblico in generale e ai media. Esse valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo, degli Stati membri e delle organizzazioni partner in relazione agli obiettivi di coesione sociale dell'Unione, senza stigmatizzare i destinatari finali. 2.   Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dal Fondo, l'autorità di gestione mantiene un elenco delle operazioni finanziate dal Fondo nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet. Tale elenco di operazioni comprende come minimo le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo del beneficiario, b) l'importo del finanziamento dell'Unione concesso; c) per i PO I, il tipo di deprivazione materiale considerato. L'autorità di gestione aggiorna l'elenco delle operazioni almeno ogni dodici mesi. 3.   Durante l'attuazione di un'operazione, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, oppure un logo dell'Unione di dimensioni ragionevoli in un luogo facilmente visibile al pubblico. Tale requisito è osservato, senza stigmatizzare i destinatari finali, in tutti i luoghi di realizzazione di un PO I e/o di un PO II, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione. I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'operazione sul proprio sito web, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. 4.   In tutte le misure di informazione e di comunicazione adottate dal beneficiario e dalle organizzazioni partner è riconosciuto il sostegno all'operazione ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo. 5.   L'autorità di gestione informa i beneficiari della pubblicazione dell'elenco delle operazioni in conformità del paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce strumenti di informazione e comunicazione, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3. 6.   Nel caso di un PO II: a) lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione: i) di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo; e ii) di almeno un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e/o presenti i risultati del programma operativo, compresi, se del caso, esempi di operazioni; b) durante l'attuazione di un'operazione, i beneficiari informano il pubblico in merito al sostegno ottenuto dal Fondo assicurando che i partecipanti all'operazione siano a conoscenza del sostegno fornito dal Fondo; c) qualsiasi documento, compresi attestati di partecipazione o di altro tipo, riguardante tali operazioni contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo; d) l'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti per quanto concerne le opportunità di finanziamento, gli inviti a presentare domande e le relative condizioni nonché i criteri di selezione delle operazioni da sostenere. 7.   Per il trattamento dei dati personali a norma degli articoli da 15 a 19 del presente regolamento, l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE.
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