Art. 18

Valutazione ex post

In vigore dal 11 mar 2014
Valutazione ex post La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2024.
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