Art. 20

Cofinanziamento

In vigore dal 11 mar 2014
Cofinanziamento 1.   Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo ammonta fino all'85 % della spesa pubblica ammissibile. Può essere aumentato nelle circostanze di cui all', paragrafo 1. Gli Stati membri sono liberi di sostenere le iniziative del Fondo mediante risorse nazionali aggiuntive. 2.   La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo. 3.   Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.
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