Art. 22

Periodo di ammissibilità

In vigore dal 11 mar 2014
Periodo di ammissibilità 1.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'. 2.   Le spese sono ammissibili a un sostegno del programma operativo se sono sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1o dicembre 2013 e il 31 dicembre 2023. 3.   Non sono selezionate per il sostegno da parte del programma operativo le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato all'autorità di gestione la domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, a prescindere dal fatto che abbia effettuato tutti i relativi pagamenti. 4.   In caso di modifica di un programma operativo, le spese che diventano ammissibili a seguito della modifica apportata al programma operativo lo diventano solo a partire dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione da parte dello Stato membro.
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