Art. 27
Assistenza tecnica
In vigore dal 11 mar 2014
Assistenza tecnica
1. Su iniziativa o per conto della Commissione ed entro una soglia dello 0,35 % della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare le attività di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento, nonché le attività di cui all'.
2. La Commissione consulta gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito all'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica.
3. La Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, i suoi piani sul tipo di azioni relative alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo del Fondo.
4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:223:oj#art-27