Art. 25

Forme di sovvenzioni

In vigore dal 11 mar 2014
Forme di sovvenzioni 1.   Le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati; b) rimborso sulla base di costi unitari; c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di sostegno pubblico; d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite. 2.   Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate rispetto ad un'unica operazione se ciascuna opzione si applica a diverse categorie di costi o se sono utilizzate per fasi successive di tale operazione. 3.   Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di: a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi: i) dati statistici o altre informazioni oggettive; ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi; b) metodi e corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di programmi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di operazione e beneficiario; c) tassi stabiliti dal presente regolamento; d) caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR. 4.   Gli importi calcolati nelle forme di sovvenzione di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono considerati spese ammissibili sostenute e pagate dal beneficiario ai fini dell'applicazione del titolo VI. 5.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
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Forme di sovvenzioni (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/223) — Testo vigente | Portale Normativo