Art. 25
Forme di sovvenzioni
In vigore dal 11 mar 2014
Forme di sovvenzioni
1. Le sovvenzioni possono assumere le seguenti forme:
a)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;
b)
rimborso sulla base di costi unitari;
c)
somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di sostegno pubblico;
d)
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate rispetto ad un'unica operazione se ciascuna opzione si applica a diverse categorie di costi o se sono utilizzate per fasi successive di tale operazione.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:
a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:
i)
dati statistici o altre informazioni oggettive;
ii)
dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;
b)
metodi e corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di programmi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
c)
tassi stabiliti dal presente regolamento;
d)
caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR.
4. Gli importi calcolati nelle forme di sovvenzione di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono considerati spese ammissibili sostenute e pagate dal beneficiario ai fini dell'applicazione del titolo VI.
5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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