Art. 26
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 11 mar 2014
Ammissibilità delle spese
1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o sulla base dello stesso.
2. In deroga al paragrafo -1, le spese ammissibili a un sostegno di un PO I sono:
a)
le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
b)
se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o assistenza materiale di base e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi delle organizzazioni partner e le spese di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % delle spese di cui alla lettera a) o, in casi debitamente giustificati, le spese effettivamente sostenute e pagate;
c)
le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5 % del valore dei prodotti alimentari resi disponibili a norma dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d)
le spese di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate, sostenute e pagate dalle organizzazioni partner;
e)
le spese per le misure di accompagnamento svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell'ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a).
3. In deroga al paragrafo 1, le spese ammissibili al sostegno di un programma operativo sono le spese sostenute a norma dell', paragrafo 4, o, per le spese indirette sostenute in conformità dell', paragrafo 4, una percentuale forfettaria del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale.
4. Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:
a)
interessi passivi;
b)
fornitura di infrastrutture;
c)
spese per beni di seconda mano;
d)
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
Storico versioni
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