Art. 16

Valutazione ex ante

In vigore dal 11 mar 2014
Valutazione ex ante 1.   Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante di ciascun programma operativo. 2.   La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione del programma operativo ed è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi. 3.   Le valutazioni ex ante di un PO I prendono in esame i seguenti elementi: a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata e tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale; b) la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti; c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo; d) il contributo delle realizzazioni previste ai risultati e, di conseguenza, agli obiettivi del Fondo; e) il coinvolgimento delle parti interessate; f) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma operativo e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni. 4.   Le valutazioni ex ante di un PO II prendono in esame i seguenti elementi: a) il contributo alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, tenendo conto delle esigenze nazionali; b) la coerenza interna del programma proposto e il suo rapporto con altri strumenti pertinenti, in particolare il FSE; c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma; d) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori proposti specifici al programma; e) in che modo le realizzazioni previste contribuiranno al conseguimento dei risultati; f) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dal Fondo; g) la motivazione della forma di sostegno proposta; h) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma; i) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni; j) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione.
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