Art. 16
Valutazione ex ante
In vigore dal 11 mar 2014
Valutazione ex ante
1. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante di ciascun programma operativo.
2. La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione del programma operativo ed è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi.
3. Le valutazioni ex ante di un PO I prendono in esame i seguenti elementi:
a)
il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata e tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;
b)
la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;
c)
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;
d)
il contributo delle realizzazioni previste ai risultati e, di conseguenza, agli obiettivi del Fondo;
e)
il coinvolgimento delle parti interessate;
f)
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma operativo e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni.
4. Le valutazioni ex ante di un PO II prendono in esame i seguenti elementi:
a)
il contributo alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, tenendo conto delle esigenze nazionali;
b)
la coerenza interna del programma proposto e il suo rapporto con altri strumenti pertinenti, in particolare il FSE;
c)
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
d)
la pertinenza e la chiarezza degli indicatori proposti specifici al programma;
e)
in che modo le realizzazioni previste contribuiranno al conseguimento dei risultati;
f)
se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dal Fondo;
g)
la motivazione della forma di sostegno proposta;
h)
l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
i)
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
j)
l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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