Art. 16 · Valutazione ex ante

Art. 16

Valutazione ex ante

In vigore dal 11 mar 2014
Valutazione ex ante 1.   Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante di ciascun programma operativo. 2.   La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione del programma operativo ed è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi. 3.   Le valutazioni ex ante di un PO I prendono in esame i seguenti elementi: a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata e tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale; b) la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti; c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo; d) il contributo delle realizzazioni previste ai risultati e, di conseguenza, agli obiettivi del Fondo; e) il coinvolgimento delle parti interessate; f) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma operativo e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni. 4.   Le valutazioni ex ante di un PO II prendono in esame i seguenti elementi: a) il contributo alla promozione della coesione sociale e alla riduzione della povertà, conformemente alla strategia Europa 2020, tenendo conto delle esigenze nazionali; b) la coerenza interna del programma proposto e il suo rapporto con altri strumenti pertinenti, in particolare il FSE; c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma; d) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori proposti specifici al programma; e) in che modo le realizzazioni previste contribuiranno al conseguimento dei risultati; f) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dal Fondo; g) la motivazione della forma di sostegno proposta; h) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma; i) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni; j) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione.
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